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Cessione del credito​

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Dal 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione per interventi di efficientamento energetico effettuati sia su singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici condominiali.

Coloro che possono cedere il credito:

– incapienti e capienti, beneficiari della detrazione;

– altri soggetti a cui il credito è stato ceduto.

Coloro a cui si può cedere il credito:

– fornitori/sub-appaltatori/produttori dei materiali messi in opera;
– altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, anche non esecutori diretti dei lavori, purchè facenti parte di consorzi, reti d’impresa, associazioni temporanee d’impresa nei quali siano compresi i soggetti esecutori dei lavori;
– consorzi, reti d’impresa, Energy Service Company (ESCO), Società di Servizi Energetici (SSE) dei quali fa parte almeno un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

I soggetti INCAPIENTI (soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché aventi un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma – articolo 14 del Dl 63/2013-. Contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui, e dei pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale. Queste condizioni devono verificarsi nell’anno precedente a quello in cui vengono sostenute le spese di riqualificazione energetica per le quali si cede la detrazione) possono cedere il credito indistintamente a qualsiasi soggetto privato, non necessariamente collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione; essi possono inoltre cedere il credito a banche ed intermediari finanziari, altrimenti esclusi dal meccanismo di cessione, anche se facenti parte di consorzi o reti d’impresa collegati al rapporto.

È consentita una sola cessione dopo quella che ha originato la detrazione.

Il credito ceduto è disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, in caso di passaggio successivo, il fornitore ha emesso la fattura.

Il credito attribuito al cessionario è utilizzabile in COMPENSAZIONE solo in modalità telematica presso l’Agenzia delle Entrate.

Con la conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. “Decreto Rilancio” come Legge del 17 luglio 2020, n. 77 – recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- viene estesa la cedibilità del credito per tutti gli interventi agevolabili, anche verso istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.