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Bonus Facciate

Per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del DM n. 1444/1968, o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Zona A
Parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B
Parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.


Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti:

  • i “requisiti minimi” previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;
  • i valori di trasmittanza termica stabiliti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008, Tab. 2 Allegato B – aggiornato la DM del 26 gennaio 2010;
  • i valori stabiliti nell’Appendice B Allegato 1 del DM del 26 giugno 2015.

L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio da suolo ad uso pubblico, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Non riguarda invece gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.