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Superbonus – Condomini

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Spesa massima:

  • 40.000 euro/unità immobiliare per edifici fino a 8 unità;
  • 30.000 euro/unità immobiliare per edifici con più di 8 unità.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.


Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria

  • a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013);
  • a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici);
  • impianti di microcogenerazione;
  • impianti a collettori solari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito e per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento n. 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma UNI 71293.

Spesa massima:

  • 20.000 euro/unità immobiliare per edifici fino a 8 unità;
  • 15.000 euro/unità immobiliare per edifici con più di 8 unità immobiliari.

Detrazione110%
Periodo01/07/2020 – 31/12/2020
Quote annuali5
Tipologie edificiRESIDENZIALI (CONDOMINIO, anche destinazioni d’uso miste solo per le parti comuni)
Spesa massimavariabile a seconda dei casi
TipologiaIRPEF + IRES
Riepilogo | Superbous / Condomini