Superbonus – Condomini
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Spesa massima:
- 40.000 euro/unità immobiliare per edifici fino a 8 unità;
- 30.000 euro/unità immobiliare per edifici con più di 8 unità.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria
- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013);
- a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici);
- impianti di microcogenerazione;
- impianti a collettori solari.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito e per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento n. 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma UNI 71293.
Spesa massima:
- 20.000 euro/unità immobiliare per edifici fino a 8 unità;
- 15.000 euro/unità immobiliare per edifici con più di 8 unità immobiliari.
Detrazione | 110% | |
Periodo | 01/07/2020 – 31/12/2020 | |
Quote annuali | 5 | |
Tipologie edifici | RESIDENZIALI (CONDOMINIO, anche destinazioni d’uso miste solo per le parti comuni) | |
Spesa massima | variabile a seconda dei casi | |
Tipologia | IRPEF + IRES |