Soggetti beneficiari
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF e dell’IRES dovute per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono/detengono l’immobile a qualsiasi titolo, anche in base a un contratto di locazione, comodato o usufrutto.
Le unità immobiliari possono essere di qualunque tipologia, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9; sono ammesse anche abitazioni secondarie, uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomini), purchè siano sempre di contribuenti persone fisiche al di fuori dell’ambito professionale o imprenditoriale.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari unicamente per la partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Possono usufruire della detrazione:
- – I condomìni;
- – Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- -Dagli Istituti autonomi case popolari IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (solo per questi soggetti il Superbonus è esteso per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
- – Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- – Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato iscritte a registro e dalle associazioni di promozione sociale riconosciute a livello nazionale;
- – Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
Possono usufruire della detrazione coloro che, a qualsiasi titolo (per le persone fisiche anche titolari di diritto reale quali condomìni, inquilini e coloro che hanno il comodato d’uso), possiedono l’immobile oggetto di intervento:
- – Il proprietario o nudo proprietario
- – Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- – L’inquilino o il comodatario
- – I soci di cooperative divise e indivise
- – I soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, i imprese familiari, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- – IACP ed Enti aventi le medesime finalità purchè costituiti entro il 31/12/2013 (house providing);
- – Gli imprenditori individuali.
Possono usufruire della detrazione coloro che, a qualsiasi titolo possiedono l’immobile oggetto di intervento:
- – le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- – i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- – le associazioni tra professionisti
- – gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- – L’inquilino o il comodatario
- – I soci di cooperative divise e indivise
- – IACP ed Enti aventi le medesime finalità purchè costituiti entro il 31/12/2013 (house providing);
- – I titolari di reddito d’impresa solo con riferimento ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Possono usufruire della detrazione coloro che, a qualsiasi titolo (per le persone fisiche anche titolari di diritto reale quali condòmini, inquilini e coloro che hanno il comodato d’uso), possiedono l’immobile oggetto di intervento:
- – Il proprietario o nudo proprietario
- – Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- – L’inquilino o il comodatario
- – I familiari conviventi e i conviventi di fatto.
La detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico” (ad esempio gli immobili strumentali all’attività d’impresa).