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Soggetti beneficiari

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF e dell’IRES dovute per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono/detengono l’immobile a qualsiasi titolo, anche in base a un contratto di locazione, comodato o usufrutto.

Le unità immobiliari possono essere di qualunque tipologia, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9; sono ammesse anche abitazioni secondarie, uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomini), purchè siano sempre di contribuenti persone fisiche al di fuori dell’ambito professionale o imprenditoriale.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari unicamente per la partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Possono usufruire della detrazione:

  • – I condomìni;
  • – Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • -Dagli Istituti autonomi case popolari IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (solo per questi soggetti il Superbonus è esteso per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
  • – Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • – Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato iscritte a registro e dalle associazioni di promozione sociale riconosciute a livello nazionale;
  • – Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

Possono usufruire della detrazione coloro che, a qualsiasi titolo (per le persone fisiche anche titolari di diritto reale quali condomìni, inquilini e coloro che hanno il comodato d’uso), possiedono l’immobile oggetto di intervento:

  • – Il proprietario o nudo proprietario
  • – Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • – L’inquilino o il comodatario
  • – I soci di cooperative divise e indivise
  • – I soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, i imprese familiari, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • – IACP ed Enti aventi le medesime finalità purchè costituiti entro il 31/12/2013 (house providing);
  • – Gli imprenditori individuali.

Possono usufruire della detrazione coloro che, a qualsiasi titolo possiedono l’immobile oggetto di intervento:

  • – le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • – i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • – le associazioni tra professionisti
  • – gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • – L’inquilino o il comodatario
  • – I soci di cooperative divise e indivise
  • – IACP ed Enti aventi le medesime finalità purchè costituiti entro il 31/12/2013 (house providing);
  • – I titolari di reddito d’impresa solo con riferimento ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Possono usufruire della detrazione coloro che, a qualsiasi titolo (per le persone fisiche anche titolari di diritto reale quali condòmini, inquilini e coloro che hanno il comodato d’uso), possiedono l’immobile oggetto di intervento:

  • – Il proprietario o nudo proprietario
  • – Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • – L’inquilino o il comodatario
  • – I familiari conviventi e i conviventi di fatto.

 

La detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico” (ad esempio gli immobili strumentali all’attività d’impresa).