I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021,
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (BONUS CASA),
- efficienza energetica (ECOBONUS),
- adozione di misure anti-sismiche (SISMA BONUS),
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna (BONUS FACCIATE),
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,
- installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati,
- nonché gli interventi previsti dal SUPERBONUS,
possono optare,
in luogo all’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (100%, NO 110%).
L’anticipo (e quindi lo sconto) viene effettuato dal fornitore che ha eseguito gli interventi che può a sua volta recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, o cederlo ad altri soggetti (non meglio specificati), compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
(rif. Art. 121 “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile”)