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Superbonus – Quando si applica la detrazione 110%

Sia per condomini che per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con accessi autonomi site in edifici plurifamiliari, si applica la detrazione del 110% nei seguenti casi.


Interventi di efficientamento energetico già previsti dalla normativa vigente (Art.14 DL n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90 del 2013), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, purchè eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due interventi prima citati.


Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e installazione contestuale successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, purchè eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due interventi sopra citati e con cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non condivisa per l’autoconsumo.

Spesa massima: 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico e di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.


Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purchè eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due interventi sopra citati.

Spesa massima: 3.000 euro


Interventi di consolidamento strutturale antisismico già previsti dalla vigente normativa (SISMA BONUS)e per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, ubicati in zona 1-2-3.

Attenzione: in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre
il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo spetta nella misura del 90%.

Spesa massima: non sono definiti massimali di costo.